ARTICOLI DEL CODICE CIVILE E DEL CODICE PENALE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
Codice
civile - art.
2229.
Esercizio
delle professioni intellettuali
La
legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è
necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento
dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei
medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle
associazioni
professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga
diversamente.
Contro
il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i
provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto
all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei
modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Codice
civile- art.
2231.
Mancanza
d’iscrizione
Quando
l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione
in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà
azione per il pagamento della retribuzione.
La
cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il
diritto
del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso
adeguato
all’utilità del lavoro compiuto.
Codice
penale- art.
348.
Abusivo
esercizio di una professione
Chiunque
abusivamente esercita una professione. per la quale è richiesta una speciale
abilitazione dello Stato, e punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa da lire duecentomila a un milione.
Codice
penale- art.
31.
Condanna
per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di
un’arte. Interdizione.
Ogni
condanna per delitti commessi con l’abuso dei poteri, o con la violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a
taluno degli uffici di tutore o di curatore, ovvero con l’abuso di una
professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione
dei doveri a essi inerenti, importa l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.
Codice
penale- art.
35.
Sospensione
dall’esercizio di una professione o di
un’arte.
La
sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte priva il
condannato
della capacità di esercitare, durante la sospensione, di una professione, arte,
industria o un commercio o mestiere, per i quali è richiesto uno speciale
permesso
o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell’Autorità.
La
sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte non può avere
una durata inferiore a quindici giorni né superiore a due anni.
Essa
consegue a ogni condanna per contravvenzione. che sia commessa con abuso della
professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione
dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta
non è inferiore a un anno d'arresto.